1. La Repubblica, al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo all'educazione motoria e sportiva una funzione educativa e formativa di alto profilo culturale, ne assicura lo svolgimento all'interno del programma di insegnamento obbligatorio della scuola primaria.
1. Per la realizzazione dei fini indicati all'articolo 1, la consulenza e la docenza relative all'educazione motoria e sportiva sono affidate a:
a) personale abilitato per le classi di concorso A029 e A030 di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;
b) personale in possesso di diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie che ha conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.
1. Lo stato giuridico ed economico del personale docente di educazione motoria e sportiva è il medesimo del restante personale docente di scuola primaria.
2. L'impiego di diplomati ISEF o di laureati in scienze motorie è articolato su un orario di cattedra pari a ventiquattro ore settimanali.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. Nel primo biennio di attuazione della presente legge, con modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, è prevista una fase di sperimentazione per l'inserimento dei docenti di educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, realizzata in un numero definito di istituti comprensivi individuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione.
1. Al termine del biennio di sperimentazione previsto dall'articolo 5, il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.